Circolare per il Cliente 2 dicembre 2022 |
IN BREVE, |
· Aiuti di Stato: proroga dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
· Bonus 200 euro: i chiarimenti Inps sul riesame delle domande · Approvato dalla Commissione Europea un nuovo regime sugli aiuti di stato · Padri lavoratori autonomi: le novità procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale · In GU il DL “Aiuti-quater”: innalzamento del tetto dei benefit aziendali · Convertito in legge il decreto “Aiuti-ter” · Le novità sui contributi per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di dipendenti nell’Editoria · Il regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla gestione INPGI con i redditi da lavoro · Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023 |
APPROFONDIMENTI |
· Come cambia il regime degli aiuti di stato nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria
· I chiarimenti sull’indennità una tantum prevista dalla legge di conversione del decreto Aiuti ter · I chiarimenti INPS sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dei giornalisti |
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE, |
ADEMPIMENTI
Aiuti di Stato: proroga dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022
Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Con il provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene differito il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus 200 euro: i chiarimenti Inps sul riesame delle domande
INPS, Messaggio 30 novembre 2022, n. 4314
L’INPS – con Messaggio del 30 novembre 2022, n. 4314 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande di richiesta dell’indennità Una Tantum € 200.
Tale importo viene erogato a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Al riguardo, considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande presentate, l’INPS allega al presente Messaggio il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.
Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022 (ovvero, dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
AIUTI DI STATO
Approvato dalla Commissione Europea un nuovo regime sugli aiuti di stato
Commissione Europea, Comunicato 24 novembre 2022
La Commissione Europea – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto d’aver approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.
La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria.
Per essere ammissibili, le aziende devono aver sospeso le proprie attività nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, fino ad € 2.000.000 per azienda, oppure fino ad € 250.000 per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.
CONGEDO PARENTALE
Padri lavoratori autonomi: le novità procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale
INPS, Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265
L’INPS – con Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265 – ha comunicato l’avvenuto completamento dell’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, ex D.Lgs. n. 105/2022.
Tali domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 ed il 25 novembre 2022.
Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.
La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
- sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Con successivo Messaggio, l’INPS comunicherà l’avvenuta implementazione informatica relativa all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto.
DECRETO “AIUTI-QUATER”
In GU il DL “Aiuti-quater”: innalzamento del tetto dei benefit aziendali
D.L. 18 novembre 2022, n. 176
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 è stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
In particolare, si segnala l’aumento da € 600 ad € 3.000 della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette.
Al riguardo, a mente dell’art. 3, comma 10 decreto-legge n. 176/2022, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino ad € 3.000 non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.
In tal modo, il valore massimo di esenzione (originariamente pari ad € 258,23 ed applicabile esclusivamente a beni e servizi) passa ad € 3.000, ricomprendendo anche le somme relative al pagamento delle utenze domestiche.
DECRETO “AIUTI-TER”
Convertito in legge il decreto “Aiuti ter”
Legge 17 novembre 2022, n. 175; INPS, Messaggio 17 novembre 2022, n. 4159
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n. 269 è stata pubblicata la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Tra le altre cose, si segnala:
- la proroga al 31 ottobre 2023 della sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo e la possibilità di certificare le attività. Il versamento delle somme illegittimamente compensate può essere in unica soluzione entro il dicembre 2023 oppure in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2025;
- il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022;
- il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca;
- l’incremento di 10 milioni di euro alle risorse stanziate per il bonus trasporti (il contributo istituito dall’art. 35, decreto-legge n. 50/2022 per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale);
- la nuova indennità una tantum da € 150 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza, autonomi e professionisti.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le novità sui contributi per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di dipendenti nell’Editoria
D.P.C.M. 28 settembre 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2022, n. 268 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2022, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”.
A mente dell’art. 4, si prevedono dei contributi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo determinato.
Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali:
- che assumono giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel settore in questione, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 8.000 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso del 2022, escluse le assunzioni effettuate, ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 69/2017;
- è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 12.000 per la trasformazione, nel corso del 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato.
INPS, PRESTAZIONI
Il regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla gestione INPGI con i redditi da lavoro
INPS, Messaggio 22 novembre 2022, n. 4213
L’INPS – con Messaggio del 22 novembre 2022, n. 4213 – ha fornito alcuni chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero dei Giornalisti, e sui conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:
- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata, ex art. 1, comma 87, lett. a), legge n. 234/2021;
- pensione anticipata dei c.d. lavoratori precoci.
Tra le altre cose, l’Istituto chiarisce che a far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. precoci non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 12, decreto legge n. 201/2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori).
SMART WORKING
Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicati 24 e 25 novembre 2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto che, con decorrenza 15 dicembre 2022, sarà disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e immediato.
Al riguardo, al fine di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto MLPS n. 149/2022, il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è differito al 1° gennaio 2023.
Inoltre, con comunicato del 25 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei campi “Pat” e “Voce di tariffa” INAIL per la procedura di lavoro agile.
Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici:
- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro.
Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”.
I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.
APPROFONDIMENTI |
AIUTI DI STATO
Come cambia il regime degli aiuti di stato nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria
La Commissione Europea – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto d’aver approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria.
Per essere ammissibili, le aziende devono aver sospeso le proprie attività nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, fino a 2 milioni di euro per azienda, oppure fino a 250 000 euro per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.
In tal senso, la Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi.
In particolare, l’aiuto:
- non supererà € 250.000 per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 2 milioni di euro per azienda attiva in tutti gli altri settori;
- sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, par. 3, lett. b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo di crisi.
Pertanto, la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Al tal riguardo, è opportuno ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto alcuni incentivi occupazionali (uno di nuova istituzione, gli altri due prorogati rispetto a precedenti esperienze) la cui fruizione è condizionata, ex art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Andando nel dettaglio:
- per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero – che spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023 – è alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore ad € 780 mensili e non inferiore a cinque mensilità;
- in riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, viene prorogato l’esonero contributivo pari 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, di lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età. L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione, nonché per le imprese del settore finanziario). Il riconoscimento del beneficio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I lavoratori beneficiari non devono aver compiuto il 36° anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali;
- al fine di promuovere l’assunzione femminile, lo sgravio contributivo totale (con un limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui) è prorogato alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Si tratta di un esonero contributivo del 100%. Il requisito dello svantaggio della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione.
Il beneficio in specie può trovare applicazione anche ai casi di:
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
- proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
DECRETO “AIUTI-TER”
I chiarimenti sull’indennità una tantum prevista dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-ter”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 175/2022 diventa operativa l’erogazione dell’indennità una tantum pari ad € 150, istituita per fronteggiare l’emergenza derivante dalla crisi energetica.
Al riguardo, con la retribuzione di novembre 2022 – a favore dei lavoratori dipendenti che risultano avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 e che non siano titolari di trattamenti di pensione o altre indennità – viene erogata (in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazione pensionistica ovvero di altre indennità erogata dall’INPS) – l’indennità di € 150.
L’indennità una tantum che viene riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS, spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens.
L’INPS – con Messaggio n. 4159/2022 – ha precisato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
L’Istituto, inoltre, ha ricordato che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare l’autocertificazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, che spetta nella misura di € 150 una volta sola.
La verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di € 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Con riferimento ai pensionati e ad altre categorie di soggetti, viene chiarito che tale indennità viene riconosciuta d’ufficio da parte dell’INPS con il mese di novembre 2022, a favore di soggetti residenti in Italia che siano:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- titolari di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad € 20.000.
Ai fini del computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile, viene corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito.
Qualora l’indennità dovesse essere erogata in eccedenza, entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali, è soggetta a notifica dell’indebito.
L’indennità una tantum è riconosciuta anche a:
- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum € 200 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022;
- percettori di NASpI e DIS-COLL;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022, che sono iscritti alla Gestione separata;
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid-19 previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall’art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex art. 2222 cod. civ. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata.
INPS, PRESTAZIONI
I chiarimenti INPS sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dei giornalisti
L’INPS – con Messaggio n. 4213/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro.
I chiarimenti vertono sul regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro e ai conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:
- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata c.d. lavoratori precoci.
Al riguardo, l’INPS ha precisato che, per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, si devono prendere in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Relativamente ai trattamenti di invalidità, viene ricordato che a decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario entro i limiti normativamente previsti.
Sulle pensioni di invalidità e sull’assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità.
In primis, trova applicazione la disciplina ex art. 1, comma 42, legge n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le seguenti riduzioni:
- 25% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;
- 50% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
Tale riduzione precede l’incumulabilità normata dall’art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 e dall’art. 72, legge n. 388/2000.
Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a mente della richiamata legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro.
Le norme richiamate, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
In particolare, le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:
- dipendente, nella misura del 50% per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;
- autonomo, nella misura del 30%, fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.
Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, va considerato che il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.
Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.
Quanto all’incumulabilità della pensione anticipata, tale impossibilità decorre fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Infine, a far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. precoci, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ex art. 24, comma 10 e 12, decreto-legge n. 201/2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori).
In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa.
Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
IRPEF | Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
IRPEF | Addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS ex INPGI | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Venerdì 16/12/2022 |
CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Venerdì 16/12/2022 |
INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Martedì 20/12/2022 |
FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Martedì 27/12/2022 |
ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Lunedì 02/01/2023 |
INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Lunedì 02/01/2023 |
INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Lunedì 02/01/2023 |
LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |