Circolare Cliente del 01/03/2022

Circolare Cliente del 01/03/2022

Circolare Cliente del 01/03/2022 150 150 His spa Milano
Lettera per il Cliente del 1° marzo 2022

CERTIFICAZIONE UNICA 2022: INVIO TELEMATICO ENTRO IL 16 MARZO 2022

Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2022 (CU 2022), relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Il modello servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2021.

 

 

Termini d’invio e di consegna

Le confermiamo che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mantenere anche per quest’anno lo sdoppiamento del modello, ossia “ordinario” e “sintetico”. Come per lo scorso anno, la scadenza è unica al 16 marzo 2022. Quindi, sia la trasmissione telematica del modello “ordinario” all’Agenzia delle Entrate che la consegna del modello “sintetico” al contribuente, seguiranno la predetta data.

 

Di seguito, si riporta il calendario delle scadenze:

 

Adempimento Scadenza 2022
Trasmissione telematica CU all’Agenzia 16 marzo
Consegna CU percipienti 16 marzo
Conguaglio da parte del datore in busta paga Nella prima retribuzione utile nel mese successivo alla ricezione

 

 

RICORDA. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2022) possono avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

 

Quanto finora specificato è la regola generale, con le dovute eccezioni di seguito descritte.

 

Termini di consegna: casi particolari
Rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2021 ha prestato assistenza fiscale Bisogna trasmettere per via telematica all’AdE entro il 30 settembre 2022 le dichiarazioni Mod. 730/2022 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

 

 

Modalità di presentazione della CU “ordinaria” e “sintetica”

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
  • Trasmissione telematica diretta

Laddove si avvalga della trasmissione telematica diretta, potrà effettuare le comunicazioni mediante:

  • unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi);
  • invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un Commercialista o nel caso di utilizzo di applicativi diversi.

 

 

ATTENZIONE. I soggetti che optano per la trasmissione telematica diretta devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod. 770. Infatti, il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico:

  • ENTRATEL: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata per un numero di soggetti superiore a 20;
  • ENTRATEL: se nella dichiarazione “Modello 770” aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni;
  • FISCONLINE: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

 

Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione.

 

Cosa succede in caso di scarto telematico?
Verificare che lo scarto riguardi:
L’intero file telematico In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni.
Singole Certificazioni In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte.
N.B. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 16 marzo 2022.
  • Trasmissione tramite intermediario

Il flusso dei dati può essere trasmesso anche tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 2 del D.P.R. n. 322/1998.

 

APPROFONDIMENTO. L’intermediario abilitato dovrà consegnarLe:

  1. l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse siano state predisposte dal sostituto o siano state predisposte da lui stesso;
  2. le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telematico;
  3. copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuto ricevimento.

 

L’intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

  • Consegna CU sintetica

Per quanto concerne il modello “sintetico” al contribuente, dovrà rilasciare il documento al contribuente in duplice copia e ad esso dovranno essere allegate le istruzioni per il contribuente.

 

APPROFONDIMENTO. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

 

 

Software Certificazione Unica 2022 

Le ricordiamo che è disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software utile per compilare e controllare la Certificazione Unica 2022. Bastano pochi e semplici click e la dichiarazione che i datori di lavoro, sostituti d’imposta, predispongono per i propri dipendenti è pronta per la trasmissione, con la certezza di utilizzare sempre il prodotto più recente. È un modo pratico e veloce per la predisposizione della dichiarazione da parte dei sostituti d’imposta.

  • A cosa serve?

Il software Certificazione Unica 2022 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

 

APPROFONDIMENTO. L’accesso alle dichiarazioni online non richiede alcuna installazione di pacchetto informatico sul proprio computer, poiché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. In pratica, è sempre garantito l’utilizzo dell’ultimo “ritrovato” dell’applicazione, senza dover eseguire complesse procedure di installazione e adeguamento.

  • Come funziona?

In particolare, il software di compilazione della “Certificazione Unica 2022”, relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi, offre la possibilità di creare il relativo file da inviare telematicamente, mentre le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

  • Desktop Telematico

Per utilizzare i prodotti informatici, i sostituti d’imposta (o chi per loro) registrati ai servizi telematici devono installare il “Desktop Telematico”, uno strumento che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (EntratelFileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

 

 

Novità e semplificazioni

Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.

  • Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

 

APPROFONDIMENTO. Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro.

 

Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.

In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio.

 

RICORDA. Infatti, l’art. 1, co. 3 del D.L. n. 3/2020 prevede che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.

  • Clausola di salvaguardia

Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.

Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

NOVITÀ. Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto eliminate dalla CU 2022.

  • NASpI

Nella stessa sezione “Altri dati”, inoltre, la casella “Premio lavoratori dipendenti erogato” destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata eliminata e sostituita nella CU 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”.

 

APPROFONDIMENTO. Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, del trattamento NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Tale importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni.

 

 

Regime sanzionatorio

Qualora non si provveda all’invio della CU 2022 entro i termini stabiliti, oppure vi si provveda in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, co. 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, da ultimo modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.

Le ricordiamo che l’importo della sanzione varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. In particolare, è prevista:

  • una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
  • una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni.

 

RICORDA. Le ricordiamo, al riguardo, che il menzionato articolo ha introdotto nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, la predetta norma:

  1. ha previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
  2. ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

 

Infine, Le facciamo presente che non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo, ossia entro il 21 marzo.

 

APPROFONDIMENTO. Da notare che:

  • per le certificazioni uniche reinviate dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta;
  • mentre per le certificazioni uniche che presentano dati omessi o incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 16 marzo 2022.

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.