Circolare per il Cliente 16 febbraio 2022 |
IN BREVE |
· INPS: ulteriori chiarimenti sui nuovi ammortizzatori sociali in vigore dal 2022
· Green pass nei luoghi di lavoro: le novità dal 15 febbraio 2022 · Servizio “Greenpass50+”: ulteriore funzionalità e verifica del green pass per gli ultracinquantenni · Al via l’attività di formazione professionale nel comparto Autotrasporto · Chiarimenti INPS sull’esonero parziale dei contributi previdenziali e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali · Gestione separata: le nuove aliquote contributive per il 2022 · Gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022 · INPS: ulteriori istruzioni operative sull’assegno unico e universale · Al via le disposizioni per la richiesta di finanziamento per la Creazione di imprese femminili · Le nuove regole per l’avvio dell’attività autonoma per i fruitori di Reddito di cittadinanza |
APPROFONDIMENTI |
· Novità sugli aspetti di natura contributiva legati alla riforma degli ammortizzatori sociali
· Come cambia l’accesso nei luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022 · I primi chiarimenti INPS sull’assegno unico universale |
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
AMMORTIZZATORI SOCIALI
INPS: ulteriori chiarimenti sui nuovi ammortizzatori sociali in vigore dal 2022
INPS, Messaggio 9 febbraio 2022, n. 637
Com’è noto, la legge n. 234/2021 ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ex D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
L’INPS – con Circolare del 1° febbraio 2022, n. 18 – ha illustrato le novità introdotte dalla richiamata legge di Bilancio 2022.
Ora l’Istituto – con Messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637 – ha fornito ulteriori indicazioni di carattere generale riguardo alle disposizioni che hanno una ricaduta diretta sugli aspetti di natura contributiva.
Le istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi UNIEMENS saranno comunicate con una successiva Circolare.
Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, i datori di lavoro interessati si atterranno alle disposizioni amministrative valide al 31 dicembre 2021.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Green pass nei luoghi di lavoro: le novità dal 15 febbraio 2022
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
Com’è noto, il D.L. n. 1/2022 (entrato in vigore dall’8 gennaio 2022), ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni d’età.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che da martedì 15 febbraio (e fino al 15 giugno p.v.) i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno esibire il Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro: al contempo, i datori di lavoro e i responsabili per la sicurezza saranno tenuti a verificare il rispetto dei nuovi obblighi.
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Servizio “Greenpass50+”: ulteriore funzionalità e verifica del green pass per gli ultracinquantenni
INPS, Messaggio 14 febbraio 2022, n. 721
L’INPS – con Messaggio 14 febbraio 2022, n. 721 – ha comunicato che, ex D.L. n. 1/2022 , a decorrere dal 15 febbraio 2022, viene fornito l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico.
In particolare, per gli over50, così come individuati dal richiamato dettato normativo, è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).
Per l’utilizzo del servizio “GreenPass50+”, si invita a fare riferimento ai messaggi sopra riportati, in particolare il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto:
- mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”;
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”;
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio, ai fini dell’accreditamento, è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Al via l’attività di formazione professionale nel comparto Autotrasporto
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comunicato 4 febbraio 2022
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – con comunicato del 4 febbraio 2022 – ha reso noto d’aver firmato il decreto che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse pari a 5 milioni di euro per sostenere le attività di formazione professionale del settore dell’autotrasporto.
Destinatari dell’incentivo, ex lege n. 145/2018, sono le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che (direttamente o associandosi) erogano corsi di formazione rivolti ai titolari, ai soci, agli amministratori ed ai dipendenti e addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.
L’obiettivo è favorire e approfondire le conoscenze sui temi relativi alla gestione aziendale, alla sicurezza stradale, alle nuove tecnologie, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, alla disciplina di settore.
Le iniziative possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati in filiere e per essere ammesse al finanziamento devono essere avviate a partire dal 19 aprile 2022 e concluse entro il 6 agosto 2022.
Il contributo erogabile per l’attività formativa varia in base alle dimensioni aziendali, nel modo seguente:
- € 15.000, per le microimprese (meno di 10 lavoratori),
- € 50.000, per le piccole imprese (fino a 50 lavoratori),
- € 100.000, per le medie imprese (fino a 250 lavoratori),
- € 150.000, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 lavoratori).
I corsi di formazioni possono essere svolti anche a distanza.
Le richieste per accedere al contributo devono essere inviate alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’indirizzo PEC dg.ss.@pec.mit.gov.it ed alla società ‘Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti’, alla quale viene affidata l’istruttoria delle domande, il monitoraggio e i controlli all’indirizzo ram.formazione2022@pec.it, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in specie.
INPS, CONTRIBUZIONE
Chiarimenti INPS sull’esonero parziale dei contributi previdenziali e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali
INPS, Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688
L’INPS – con Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688 – ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione.
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.
Gestione separata: le nuove aliquote contributive per il 2022
INPS, Circolare 11 febbraio 2022, n. 25
Con la Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l’anno 2022.
In particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24%
(24,00 IVS) |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24%
(24,00 IVS) |
Gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022
INPS, Circolare 8 febbraio 2022, n. 22
L’INPS – con Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.
Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 32.186,00).
Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS è il seguente:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) | € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 18.667,88
(48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) |
€ 19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) | € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) | € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%) |
INPS, PRESTAZIONI
INPS: ulteriori istruzioni operative sull’assegno unico e universale
INPS, Circolare 9 febbraio 2022, n. 23
Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è possibile richiedere l’Assegno unico e universale tramite il servizio online.
Facendo seguito al Messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748, l’INPS – con Circolare del 9 febbraio 2022, n. 23 – ha fornito ulteriori istruzioni:
- sull’ambito di applicazione dell’Assegno unico e universale,
- sui requisiti per l’accesso al beneficio,
- sulle modalità e i termini di presentazione della domanda.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell’Assegno, è utile ricordare che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario, eccetto nell’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.
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LAVORO AUTONOMO
Al via le disposizioni per la richiesta di finanziamento per la Creazione di imprese femminili
D.M. 24 novembre 2021
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022, n. 26 è stato pubblicato il decreto MiSE 24 novembre 2021, recante “Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano”.
L’ammontare delle risorse del PNRR destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all’art. 2, pari a complessivi € 400.000.000,00, è ripartito secondo i seguenti importi:
- € 160.000.000,00 per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
- un importo pari ad € 38.800.000,00 è destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
- un importo pari ad € 121.200.000,00 è destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
- € 100.000.000,00 per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
- € 100.000.000,00 per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
Il decreto stabilisce che un importo pari almeno al 40% delle risorse assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese sia destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l’accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:
- rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
- rispetto del principio sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l’ambiente;
- concorso al raggiungimento dell’«obiettivo digitale»;
- conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Con successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascuna delle misure previste nel decreto saranno fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.
Le nuove regole per l’avvio dell’attività autonoma per i fruitori di Reddito di cittadinanza
INPS, Messaggio 9 febbraio 2022, n. 625
L’INPS – con Messaggio del 9 febbraio 2022, n. 625 – ha esaminato le nuove regole di comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del reddito di cittadinanza, come dettate dalla legge di Bilancio 2022.
A mente della legge n. 234/2021, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.
A partire dal 1° gennaio 2022 la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc) deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”.
Non si applica più dunque il termine previgente fissato, determinato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività: la comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
Pertanto, l’INPS ha chiarito che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
APPROFONDIMENTI |
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Novità sugli aspetti di natura contributiva legati alla riforma degli ammortizzatori sociali
L’INPS – con Messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637 – ha fornito ulteriori indicazioni sugli aspetti di natura contributiva legati alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dal legislatore con la legge di Bilancio 2022 e in vigore dal corrente anno.
Nel dettaglio, l’Istituto ha definito gli aspetti contributivi legati alle nuove tutele e quali sono i datori di lavoro che da quest’anno sono obbligati alla contribuzione ordinaria e addizionale.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali anche gli apprendisti di primo e terzo livello e i lavoratori a domicilio.
I datori di lavoro sono dunque tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, da quest’anno rientrano nel campo di applicazione della CIGS anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Tali aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Per il solo anno 2022:
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).
Le istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi UNIEMENS saranno comunicate con una successiva Circolare.
Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, i datori di lavoro interessati si atterranno alle disposizioni amministrative valide al 31 dicembre 2021.
Inoltre l’INPS – con Messaggio dell’8 febbraio 2022, n. 606 – ha fornito alcune istruzioni in merito ai termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dalla legge n. 234/2021.
A seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande l’Istituto comunica che le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere inviate entro il 23 febbraio 2022.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’INPS, infine, ha confermato che non è necessario dare prova delle comunicazioni preventive per l’esame congiunto nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista sia stata correttamente espletata.
Tale dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Come cambia l’accesso nei luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022
Dal 15 febbraio 2022 (e fino al 15 giugno 2022), rilevanti novità per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, da martedì 15 febbraio 2022, i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono in Italia:
– una attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni,
– una attività di mera formazione, anche in qualità di discenti,
– una attività di volontariato,
per accedere nei luoghi deputati ad effettuare una delle prestazioni suindicate, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).
In particolare, la disposizione riguarda tutti i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea ed i cittadini stranieri (extra-UE), i quali dovranno presentare, al fine di avere libero accesso ai luoghi di lavoro, un green pass rilasciato per uno dei seguenti motivi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Non sarà possibile, per questa tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (green pass base).
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne dovessero risultare privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, non potranno prestare la propria attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati.
Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore ma un adempimento ad una disposizione di natura legale, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato (al contempo, non matureranno i diritti sulla contribuzione ed i ratei su 13ma, 14ma e TFR).
Inoltre, il lavoratore:
- continuerà ad avere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque fino al 15 giugno 2022;
- che, nella speranza di non essere controllato, dovesse comunque accedere ai locali aziendali sarà applicata, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, una sanzione pecuniaria amministrativa da € 600 ad € 1.500 (in caso di reiterazione della violazione, la sanzione in commento sarà raddoppiata).
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i datori di lavoro dovranno effettuare controlli diversi a seconda del tipo di lavoratore:
- lavoratori under 50: verificare il possesso di un green pass base (ricevuto per aver effettuato il vaccino, per essere guariti dal Covid-19 oppure per aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare);
- lavoratori che hanno compiuto 50 anni: verificare il possesso di un green pass rafforzato (ricevuto per aver effettuato il vaccino o per essere guariti dal Covid-19);
- lavoratori esentati dal vaccino: verificare il possesso di idonea certificazione medica.
Qualora gli organi di vigilanza dovessero evidenziare il fatto che il datore di lavoro non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo della certificazione verde Covid-19 ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, dovranno procedere a sanzionare il datore di lavoro. Infatti, il legislatore prevede, per queste mancanze, una sanzione pecuniaria amministrativa da € 400 ad € 1.000.
La reiterazione della violazione comporterà il raddoppio della sanzione.
Infine, con riferimento allo smart working, viene ricordato che:
- nessuna verifica del green pass è stata prescritta in caso di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto, da parte dei lavoratori del settore privato;
- qualora il dipendente pubblico non abbia il green pass valido, non potrà accedere alla prestazione lavorativa agile.
INPS, PRESTAZIONI
I primi chiarimenti INPS sull’assegno unico universale
L’INPS – con Circolare n. 23/2022 – ha fornito primi chiarimenti su alcuni aspetti della normativa inerente al “nascente” assegno unico universale.
Al riguardo, l’Istituto – dopo essersi soffermato sui criteri generali di spettanza e sui requisiti dei beneficiari – ha analizzato una serie di casi particolati con riferimento alla composizione del nucleo familiare, facendo chiarezza sul calcolo dell’ISEE da prendere a riferimento in caso di genitori non coniugati e non conviventi o qualora il richiedente sia il figlio maggiorenne.
Com’è noto, a decorrere dal 1° marzo 2022 sarà erogato mensilmente dall’INPS il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE: la misura spetta a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari ad € 175 mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000 e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a € 50 con ISEE pari o superiore ad € 40.000.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21mo anno di età, è previsto un importo pari ad € 85 mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000, che si riduce fino a raggiungere un valore pari ad € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore ad € 40.000.
Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni.
- a) figli successivi al secondo: da € 85 ad € 15 mensili;
- b) figli con disabilità: da € 105 ad € 85 mensili;
- c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): € 80 mensili;
- d) madri di età inferiore a 21 anni: € 20 mensili per ciascun figlio;
- e) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da € 30 ad € 0 mensili;
Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:
- a) l’ISEE non superi € 25.000;
- b) nel 2021 sia stato percepito l’assegno per il nucleo familiare.
La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:
- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
L’assegno è corrisposto dall’INPS in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.
Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali e con il reddito di cittadinanza.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
IRPEF | Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/02/2022 |
INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 16/02/2022 |
CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 16/02/2022 |
INAIL | Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno in corso. | Datori di lavoro | Comunicazione telematica |
Mercoledì 16/02/2022 |
INAIL | Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o 1^ rata. | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
Lunedì 21/02/2022 |
FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 21/02/2022 |
ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2019 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | RID bancario |
Venerdì 25/02/2022 |
ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Lunedì 28/02/2022 |
INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Lunedì 28/02/2022 |
INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Lunedì 28/02/2022 |
Fondi | Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
Lunedì 28/02/2022 |
INAIL | Presentazione domanda di riduzione tasso | Datori di lavoro | Presentazione on line mod. OT/24 |
Lunedì 28/02/2022 |
INAIL | Denuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione) | Datori di lavoro | Trasmissione telematica modello 10 31 |
Lunedì 28/02/2022 |
LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |